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Carente

Fluimucil Antibiotico è attualmente carente

Fluimucil Antibiotico, a base di Tiamfenicolo glicinato acetilcisteinato (antimicrobici per uso sistemico), risulta tra i medicinali temporaneamente carenti monitorati da AIFA. Carenza segnalata dal 30 settembre 2024.

Cosa fare

Non risulta un equivalente diretto sostituibile. Rivolgiti al medico per valutare un'alternativa terapeutica adeguata.

Si rilascia autorizzazione all’importazione alle strutture sanitarie per analogo autorizzato all’estero

In sintesi

Principio attivo
Tiamfenicolo glicinato acetilcisteinato
Codice ATC
J01BA02 · Antimicrobici per uso sistemico
Rimborsabilità
A Totale Carico Dell'Assistito
Equivalente
Non disponibile
Carente dal
30 settembre 2024
Fine presunta
Non comunicata

Confezioni interessate

Forma e dosaggioAICTitolareCarente dalFine presunta
250 MG/2 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER NEBULIZZATORE E PER INSTILLAZIONE ENDOTRACHEOBRONCHIALE" 3 FLACONCINI + 3 FIALE SOLVENTI 2 ML020660080ZAMBON ITALIA S.R.L.30 settembre 2024-

Motivo della carenza

Cessata commercializzazione definitiva

Fonte del dato: AIFA, Lista dei medicinali temporaneamente carenti.

Domande frequenti

Perché Fluimucil Antibiotico è carente?
Secondo AIFA la carenza è dovuta a: cessata commercializzazione definitiva.
Quando torna disponibile Fluimucil Antibiotico?
Il titolare non ha comunicato una data certa di rientro. Il farmaco resta nella lista AIFA finché la disponibilità non è ripristinata.
Esiste un'alternativa equivalente a Fluimucil Antibiotico?
Per Fluimucil Antibiotico non risulta un equivalente diretto sostituibile. Rivolgiti al medico per valutare un'alternativa terapeutica adeguata.
Cosa fare se non trovo Fluimucil Antibiotico in farmacia?
Indicazioni AIFA: Si rilascia autorizzazione all’importazione alle strutture sanitarie per analogo autorizzato all’estero
Redazione Pharma.town
Scheda redatta e verificata da un farmacista abilitato
Avvertenza. Questa scheda ha scopo informativo e si basa sui dati pubblici AIFA aggiornati al 28 luglio 2026. Non sostituisce il parere del medico o del farmacista. Non interrompere ne modificare una terapia senza consulto medico.